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Atto costitutivo e statuto


Atto costitutivo

ASSOCIAZIONE LITERACY ITALIA

L’associazione non riconosciuta denominata: Associazione Literacy Italia.

Art. 2

L’associazione ha sede in Milano 20129 via Macedonio Melloni 6.

Art. 3

  • L’associazione è apartitica.
  • Essa è retta dai principi della mutualità e della solidarietà sociale, non ha fini di lucro e persegue scopi sociali e di interesse collettivo.
  • L’associazione ha come oggetto <valorizzare e promuovere la literacy incoraggiando la ricerca e l’apprendimento di competenze indispensabili come la lettura, la scrittura, il pensiero critico; perseguire livelli sempre maggiori di qualità nella promozione delle attività dirette nello specifico alle seguenti aree: prima infanzia, bambini, adolescenti, digital e media education, apprendimento degli adulti, lifelong learning, lettura e inclusione, formazione educatori e insegnanti, università e ricerca.

Art. 4

I mezzi finanziari e patrimoniali occorrenti per il conseguimento degli scopi e dell’oggetto dell’associazione sono costituiti da:

  • quote d’iscrizione alle attività dell’Associazione;
  • entrate derivanti da eventuali lasciti e donazioni;
  • contributi dello Stato, degli enti locali e di altri enti pubblici e/o privati;
  • eventuali sponsorizzazioni;
  • rimborsi derivanti da convenzioni;

Art. 5

Le norme sull’ordinamento, sull’amministrazione e sui diritti e gli obblighi degli associati e le condizioni della loro ammissione sono riportati nello statuto sociale ivi allegato.

Art. 6

Il primo consiglio direttivo dell’associazione viene così costituito:

  • Tiziana Mascia, presidente;
  • Francesco Grande, vicepresidente;
  • Ermanno Detti, consigliere;
  • Alessandro Cristaldi, consigliere tesoriere;
  • Ugo Guidolin, consigliere.

Luogo e data Milano, 30 ottobre 2017.

Statuto Associazione 

ASSOCIAZIONE LITERACY ITALIA

Art. 1: DENOMINAZIONE, SOCI E FONDATORI

Art. 2: OGGETTO

  1. L’associazione è apartitica.
  1. L’associazione è retta dai principi della mutualità e della solidarietà sociale, non ha fini di lucro e persegue scopi sociali e di interesse collettivo.
  1. Le finalità che si propone sono in particolare: valorizzare e promuovere la literacy incoraggiando la ricerca e l’apprendimento di competenze indispensabili come la lettura, la scrittura, il pensiero critico; perseguire livelli sempre maggiori di qualità nella promozione delle attività dirette nello specifico alle seguenti aree: prima infanzia, bambini, adolescenza, digital e media education, apprendimento degli adulti, lifelong learning, lettura e inclusione, formazione educatori e insegnanti, università e ricerca.
  1. A tale scopo l’Associazione potrà:
    1. promuovere progetti di educazione alla lettura per favorire l’apprendimento e l’insegnamento della lettura nella scuola e nelle strutture educative;
    2. contribuire allo sviluppo professionale degli insegnanti nell’ambito della literacy;
    3. informare, coinvolgere e sostenere insegnanti e educatori su pratiche di lettura nazionali e internazionali;
    4. promuovere attività di ricerca per lo sviluppo della literacy tramite convegni, riunioni, mostre, seminari di studio, anche di enti e associazioni terze a cui riconoscere apposito patrocinio;
    5. promuovere azioni di divulgazione e orientamento mirate all’apprendimento professionale di esperto di literacy;
    6. presentare contributi sullo sviluppo della lettura e della literacy a enti e istituzioni;
    7. promuovere lo scambio di informazioni tra i membri dell’Associazione e altre organizzazioni internazionali sul tema della literacy;
    8. sostenere e informare tutti coloro che si occupano di sviluppo e promozione della literacy (compresi insegnanti, docenti, ricercatori, educatori e genitori), incoraggiando la riflessione, il dibattito e lo scambio;
    9. organizzare seminari destinati ai membri dell’associazione;
    10. pubblicare articoli e libri sulle novità della literacy con articoli che nascono dalla ricerca sul campo e che si focalizzano su modelli e prassi di lettura efficaci e innovative;
    11. generare relazione e coinvolgere i membri iscritti all’Associazione e attraverso la realizzazione di una comunità online, di una piattaforma web e i canali social;
    12. esercitare ogni altra attività anche di prestazione di servizi che, direttamente o indirettamente, il Consiglio Direttivo riterrà utile per il raggiungimento dei propri fini istituzionali;
    13. collaborare ed aderire ad organizzazioni o associazioni di carattere locale, nazionale o internazionale, i cui fini siano coerenti con quelli dell’Associazione; 
    14. per il raggiungimento degli scopi statutari, l’”Associazione” potrà avvalersi, oltre che delle prestazioni volontarie degli associati, anche di prestazioni di lavoro dipendente e di collaborazioni professionali da parte di terzi non associati.

Art. 3: DURATA

L’Associazione ha durata illimitata

Art. 4: SOCI

  1. Sono ammesse all’Associazione tutte le persone fisiche, enti, istituzioni o associazioni che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e l’eventuale regolamento interno.
  2. L’organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo. Il diniego va motivato. Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa.
  3. Ci sono 3 categorie di soci:
    1. soci fondatori: coloro che risultano firmatari dell’atto costitutivo;
    2. soci ordinari: coloro che ne faranno richiesta scritta e che sosterranno con il loro contributo l’attività̀ dell’Associazione. Le ammissioni sono rimesse al Consiglio Direttivo. Il diniego di ammissione all’associazione va comunicato per iscritto al richiedente e deve essere motivato.
    3. soci sostenitori: coloro che con il loro contributo sostengono le attività̀ e i progetti della associazione;
  4. Il Consiglio Direttivo può conferire la qualifica di associato onorario a tutti coloro che siano in possesso di particolari benemerenze; l’assunzione della qualifica segue l’accettazione della stessa da parte del soggetto designato. Gli associati onorari non sono soggetti alla corresponsione delle quote associative e sono titolari del diritto di voto. Gli associati onorari sono parificati agli associati ordinari per quanto concerne diritti e doveri.
  5. L’associazione prevede l’intrasmissibilità della quota associativa ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e la non rivalutabilità della stessa.

Art. 5: DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

  1. I soci devono versare nei termini definiti dal Consiglio Direttivo la quota sociale annua, da intendersi quale forma di autofinanziamento, il cui importo è definito dal Consiglio Direttivo.
  2. I soci si impegnano a sostenere ed a partecipare alla realizzazione degli scopi, dei programmi e delle iniziative dell’Associazione, come previsti dal presente Statuto e dalle delibere degli organi associativi.
  3. I soci svolgeranno la propria attività all’interno dell’Associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.
  4. I soci hanno la facoltà di richiedere il patrocinio dell’Associazione e l’assistenza di altri associati.
  5. I soci si impegnano a non compiere atti che possano recare in qualsiasi modo danno agli interessi e al prestigio dell’Associazione.
  6. Le cariche sociali si intendono prestate a titolo gratuito.
  7. Ogni aspirante socio con la domanda di adesione dichiara di aver preso visione e di accettare ogni disposizione del presente statuto.
  8. Tutti i soci di maggiore età in regola con il pagamento della quota associativa, avranno diritto di voto in assemblea e a beneficiare di condizioni di favore per tutte le manifestazioni e servizi promosse dall’associazione. L’eventuale suddivisione degli aderenti in categorie diverse di soci non implicherà nessuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti nei confronti dell’Associazione. 
  9. E’ compito dei soci fornire al Consiglio Direttivo i propri dati personali e i recapiti di posta ordinaria, elettronica o fax cui inoltrare ogni avviso, provvedendo a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni.
  10. Il Consiglio Direttivo si impegna, a norma di legge, a non divulgare o comunicare ad altri i dati personali dei soci o altre informazioni che li riguardano e che volontariamente hanno conferito all’Associazione al momento dell’iscrizione. I dati forniti verranno utilizzati per le finalità strettamente connesse e strumentali alle attività secondo le clausole indicate nella privacy policy che verrà fornita al momento dell’iscrizione a cui l’interessato potrà dare o meno il consenso.

Art. 6: RECESSO ED ESCLUSIONE DEI SOCI

  1. La qualità di socio si perde per recesso, per morosità, per esclusione.
  2. Il socio può recedere dall’associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
  3. In caso di morosità del pagamento della quota il Presidente, sentito l’interessato, ne dichiara la decadenza. 
  4. Il Consiglio Direttivo può̀ escludere, a maggioranza dei presenti, il socio il cui comportamento venga ritenuto in contrasto con i fini, i principi o l’Ordinamento dell’Associazione o per atti lesivi dell’immagine e la dignità dell’Associazione.
  5. L’esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con possibilità di appello entro 30 gg all’assemblea.
  6. Cause di esclusione non possono consistere nell’orientamento politico, religioso e sessuale dell’associato, in conformità ai principi sanciti dall’Art. 3 della Costituzione.
  7. Gli associati che recedono dall’Associazione o sono dichiarati decaduti o esclusi dalla stessa, per qualsiasi motivo, non possono esercitare alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.

Art. 7: ORGANI SOCIALI

  1. Gli organi dell’Associazione sono:
    1. Assemblea dei soci
    2. Consiglio Direttivo
  1. Tutte le cariche relative agli organi sociali si intendono a titolo gratuito. Il Consiglio Direttivo può stabilire il rimborso delle spese sostenute dagli associati incaricati di svolgere qualsiasi attività in nome e per conto dell’Associazione.

Art. 8: ASSEMBLEA

  1. L’Assemblea è l’organo sovrano dell’associazione ed è composta da tutti i soci.
  2. E’ convocata in via ordinaria almeno una volta all’anno dal Presidente dell’Associazione o da chi ne fa le veci mediante notifica per posta elettronica ed avviso scritto affisso in bacheca presso la sede dell’Associazione, almeno 10 giorni prima di quello fissato per l’adunanza e contenente ora, luogo, ordine del giorno dei lavori e data della seconda convocazione.
  3. L’Assemblea viene inoltre convocata a richiesta di almeno un terzo dei soci o di almeno un terzo del Consiglio direttivo. Tale richiesta deve essere rivolta al Presidente il quale provvede alla convocazione nei termini stabiliti dal presente articolo

Art. 9: COMPITI DELL’ASSEMBLEA

  1. L’assemblea deve:
    1. discutere e approvare il rendiconto economico e finanziario sia preventivo che consuntivo;
    2. fissare l’importo della quota sociale annuale;
    3. discutere ed approvare il programma annuale formulato dal Consiglio Direttivo;
    4. approvare il regolamento interno o modifiche dello Statuto;
    5. deliberare in via definitiva sulle domande di nuove adesioni e sulla esclusione dei soci;
    6. eleggere il Presidente e il Consiglio Direttivo il quale dovrà essere composto di almeno 5 membri o in numero superiore purché dispari;
    7. deliberare la nomina ad associato onorario;
    8. deliberare l’acquisto, la vendita e la permuta di beni immobili, di beni mobili registrati e non e valori mobiliari; 
    9. deliberare la stipula di mutui e la concessione di pegni o ipoteche relativi ai beni sociali e sottoscrivere fideiussioni;
    10. deliberare l’accettazione di lasciti, donazioni e contribuzioni varie;
    11. deliberare su quant’altro demandatole per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo.

Art. 10: VALIDITA’ DELLE ASSEMBLEE

  1. Le assemblee sono validamente convocate: 
    1. in prima convocazione, quando siano presenti i due terzi del Consiglio Direttivo e la maggioranza degli associati iscritti;
    2. in seconda convocazione, quando vi partecipa la maggioranza del Consiglio Direttivo, qualunque sia il numero degli associati presenti. La seconda convocazione può avere luogo anche il giorno successivo alla prima.
  2. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Ogni associato ha diritto ad un voto.
  3. Quando l’Assemblea deve provvedere alla nomina o alla integrazione del Consiglio Direttivo, l’Assemblea dovrà essere convocata a mezzo di posta elettronica con avviso di avvenuto ricevimento a tutti gli associati, ovvero mediante fax o affissione con un preavviso di almeno quindici giorni. L’avviso deve contenere data, luogo e ora della prima sessione di voto e della eventuale seconda sessione.
  4. Le elezioni del Consiglio Direttivo si considerano valide:
    1. nella prima sessione, con la presenza al voto della maggioranza degli aventi diritto al voto
    2. nella seconda sessione, qualora nella prima non sia stato raggiunto il quorum richiesto; in questa ipotesi la convocazione sarà ritenuta valida indipendentemente dal numero dei votanti. 
  5. Il Consiglio Direttivo sarà composto dagli associati che avranno raggiunto il maggior numero di preferenze nella prima convocazione ritenuta valida.
  6. L’assemblea ordinaria delibera in merito alle seguenti materie:
    1. approvazione del bilancio consuntivo e preventivo;
    2. nomina dei componenti il consiglio direttivo, del presidente e del vicepresidente;
    3. approvazione di eventuali regolamenti che disciplinino lo svolgimento dell’attività dell’associazione;
    4. altri argomenti assegnati dalla legge o dallo statuto.
  7. L’assemblea straordinaria delibera in merito a:
    1. le modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto;
    2. lo scioglimento dell’associazione e la nomina dei liquidatori.

Art. 11: VERBALIZZAZIONE

  1. Se non diversamente previsto, l’assemblea è presieduta dal presidente del consiglio, in mancanza dal vicepresidente; in mancanza di entrambi l’assemblea nomina il proprio presidente. Il presidente dell’assemblea nomina un segretario e, se lo ritiene il caso, due scrutatori. Spetta al presidente dell’assemblea di constatare la regolarità delle deleghe e in genere il diritto di intervento all’assemblea. Delle riunioni di assemblea si redige processo verbale firmato dal presidente e dal segretario ed eventualmente dagli scrutatori.
  2. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia. 

Art. 12: CONSIGLIO DIRETTIVO

  1. Il Consiglio Direttivo è composto da 5 membri eletti dall’Assemblea tra i propri componenti
  2. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora siano presenti i due terzi, tra cui il Presidente o chi ne fa le veci. dei componenti Le riunioni sono valide con la presenza dei due terzi dei componenti, compreso il Presidente. Le deliberazioni si adottano a maggioranza dei presenti.
  3. Il Consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all’Assemblea; redige e presenta all’assemblea il rapporto annuale sull’attività dell’associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo. Nello specifico il Consiglio Direttivo deve:
    1. formulare il programma annuale da sottoporre all’approvazione dell’assemblea;
    2. approvare e accreditare le iniziative formative e scientifiche promosse e condotte dagli iscritti (corsi, convegni, ricerche, ecc.) per le quali si è richiesto il patrocinio dell’Associazione;
    3. predisporre annualmente il rendiconto economico finanziario preventivo e consuntivo;
    4. approvare le richieste di ammissione a associato
    5. proporre la nomina di associati onorari;
    6. proporre il regolamento interno e le modifiche dello statuto;
    7. proporre l’accettazione di lasciti, donazioni, obiezioni e contribuzioni varie;
    8. proporre l’acquisto, la vendita e la permuta di beni immobili, di beni mobili registrati e non e valori mobiliari; deliberare la stipula di mutui e la concessione di pegni o ipoteche relativi ai beni sociali e sottoscrivere fideiussioni; 
    9. assumere altre deliberazioni non riservate ad organi specifici dell’”Associazione”;
    10. deliberare la collaborazione con altre organizzazioni con finalità paritetiche attraverso prestazioni anche di carattere volontario dei propri associati;
    11. nominare il Presidente dell’“Associazione” ;
    12. attribuire ad altri componenti del Consiglio parte dei poteri del Presidente previsti all’Art 11, necessari per rendere possibile il raggiungimento dei fini statutari, in relazione alle attività previste dal Regolamento dell’“Associazione”.
  4. Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente, il Vice Presidente e il Tesoriere, e ancora il Segretario, anche al di fuori del Consiglio, ma comunque fra i Soci. 
  5. l Consiglio Direttivo rimane in carica per cinque anni e i suoi componenti possono essere rieletti per 3 mandati.
  6. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’associazione, presiede il Consiglio direttivo e l’assemblea; convoca l’assemblea dei soci e il Consiglio direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.
  7. Il Consiglio Direttivo si riunisce, secondo le modalità previste dal Regolamento dell’Associazione, ogniqualvolta il Presidente lo ritenga opportuno ed almeno una volta l’anno.
  8. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate a mezzo di posta elettronica con avviso di avvenuto ricevimento a tutti gli associati, ovvero mediante fax o affissione con un preavviso di almeno sette giorni e, in caso di urgenza, con preavviso di almeno tre giorni. L’avviso deve recare ora, luogo ed ordine del giorno.
  9. Il Consiglio Direttivo, qualora sia presente la totalità dei componenti, è validamente costituito anche senza formale convocazione.
  10. E’ ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio Direttivo si tengano anche in videoconferenza. 
  11. E’ ammessa la delega del voto in numero non superiore a uno per componente.
  12. La carica di un componente del Consiglio Direttivo ha durata pari alla durata dello stesso Consiglio, salvo decadenza, esclusione o rinuncia.
  13. Il Consiglio Direttivo ha il potere in via generale di produrre regolamenti interni, non in contrasto con il presente Statuto.

Art. 13: PRESIDENTE

  1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’Associazione.  
  2. Presiede e convoca l’Assemblea degli associati ed il Consiglio Direttivo, firmandone i relativi verbali
  3. Ha la responsabilità di far eseguire le deliberazioni adottate dagli organi predetti, di assicurare lo svolgimento organico ed unitario dell’attività dell’Associazione.
  4. Sovraintende la gestione amministrativa ed economica dell’Associazione, di cui firma gli atti.
  5. In caso di impedimento o decadenza del Presidente lo stesso viene sostituito dal Vice-Presidente o dal membro più anziano in età in seno al Consiglio Direttivo.

Art. 14: VICE PRESIDENTE

Il Vice Presidente ha il compito di sostituire il Presidente in tutte le funzioni di cui all’articolo 13, in caso di impedimento o per delega.

Art. 15: TESORIERE

Il Tesoriere cura, anche tramite la collaborazione di terzi, la tenuta della contabilità sociale e della documentazione relativa all’”Associazione”.

Art. 16: RISORSE ECONOMICHE

  1. Le spese occorrenti per il funzionamento dell’“Associazione” sono coperte dalle seguenti risorse economiche:
    1. quote dei soci;
    2. quote d’iscrizione alle attività dell’Associazione;
    3. entrate derivanti da eventuali lasciti e donazioni;
    4. contributi dello Stato, degli enti locali e di altri enti pubblici e/o privati;
    5. rimborsi derivanti da convenzioni;
    6. Tutte le predette risorse, detratte le spese, costituiscono patrimonio dell’Associazione
  2. L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’ente, in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori e in generale a terzi, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, ovvero siano effettuate a favore di enti che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima e unitaria struttura e svolgono la stessa attività ovvero altre attività istituzionali direttamente e specificamente previste dalla normativa vigente.
  3. L’associazione ha l’obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale di solidarietà sociale.

Art. 17: QUOTA ASSOCIATIVA

  1. La quota associativa annuale a carico degli aderenti è fissata dal Consiglio Direttivo; essa non è frazionabile né rimborsabile in caso di recesso o di perdita delle qualità di associato e deve essere versata entro i termini stabiliti dal Consiglio Direttivo.
  2. Gli associati non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell’assemblea, non possono prendere parte alle attività dell’“Associazione”, sono temporaneamente sospesi dall’esercizio del diritto di voto e non possono essere eletti alle cariche sociali.
  3. Il mancato pagamento della quota associativa entro i termini stabiliti comporta la decadenza dall’ “Associazione”.
  4. La quota non è trasmissibile né a titolo oneroso né a titolo gratuito.

Art. 18: RENDICONTO ECONOMICO-FINANZIARIO

  1. Il rendiconto economico-finanziario dell’associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all’anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l’esercizio annuale successivo.
  2. Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio direttivo e approvato dall’assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositato presso la sede dell’associazione almeno 20 gg. prima dell’assemblea e può essere consultato da ogni associato.
  3. Il conto consuntivo deve essere approvato entro il 30 aprile dell’anno successivo alla chiusura dell’esercizio sociale.

Art. 19: MODIFICHE ALLO STATUTO – SCIOGLIMENTO

  1. Le modifiche allo Statuto sono presentate all’Assemblea dal Presidente, su proposta del Consiglio Direttivo. 
  2. Le relative deliberazioni sono approvate dall’Assemblea con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
  3. L’associazione si estingue quando lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile da conseguire. Il raggiungimento dello scopo o la sua impossibilità dovranno essere preventivamente accertati con deliberazione del consiglio direttivo. Nel caso di cessazione dell’attività, lo scioglimento è deliberato dall’Assemblea la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori determinandone poteri ed eventuali compensi. 
  4. In caso di scioglimento dell’Associazione l’eventuale patrimonio residuo, su indicazione dell’Assemblea degli associati, verrà devoluto ad Enti od Associazioni aventi finalità o scopi affini a quelli previsti dal presente Statuto. 

Art. 20: DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.

Art. 21: CLAUSOLA ARBITRALE

Le parti concordano che qualunque controversia dovesse insorgere tra l’Associazione e i singoli Associati sarà decisa da un Collegio Arbitrale composto da tre membri di cui uno scelto dall’Associazione, uno scelto dall’Associato ed il terzo che viene, sin d’ora individuato, nella figura del Presidente.

Milano il 5 ottobre 2017

I Soci Fondatori