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Statuto – Associazione Literacy Italia – ETS


Art. 1: DENOMINAZIONE, SOCI E FONDATORI

  1. È costituita, nel rispetto degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile e del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore, di seguito CTS), l’associazione non riconosciuta denominata Associazione Literacy Italia (di seguito Associazione), con sede legale nel Comune di Milano (MI).
  2. L’indicazione Ente del Terzo Settore o l’acronimo ETS potranno essere utilizzati negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico soltanto a seguito dell’iscrizione dell’Associazione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).
  3. Il trasferimento della sede legale all’interno del medesimo Comune non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti. Il trasferimento della sede legale in altro Comune comporta modifica statutaria.
  4. Sono soci fondatori i soggetti che hanno sottoscritto l’atto costitutivo dell’Associazione.

Art. 2: OGGETTO E FINALITÀ

  1. L’Associazione, una volta iscritta al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), assume la qualifica di Ente del Terzo Settore (ETS). È autonoma, apartitica e aconfessionale. Non ha scopo di lucro, neppure indiretto, e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
  2. L’Associazione opera prevalentemente nei settori della promozione della literacy, della lettura e della narrazione, della formazione e della ricerca, anche interdisciplinare, applicata e orientata all’innovazione sociale, digitale e culturale, nonché della divulgazione culturale e scientifica, con particolare attenzione ai contesti educativi, scolastici, formativi e culturali, a livello nazionale, europeo e internazionale.

Art. 3: ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE

L’Associazione persegue le proprie finalità mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale ai sensi dell’art. 5, comma 1, del Codice del Terzo Settore, e in particolare delle seguenti:

(d) educazione, istruzione e formazione professionale, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

(g) formazione universitaria e post-universitaria;

(h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

(i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività editoriali di promozione e diffusione della cultura; 

(l) formazione extra-scolastica finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo.

  • Nell’ambito delle attività di cui al comma 1 e in coerenza con le finalità di cui ai commi precedenti, l’Associazione promuove la literacy in lettura, incluse le digital literacies, intesa come processo continuo di apprendimento e partecipazione culturale, orientato allo sviluppo delle competenze di comprensione e costruzione di significato e alla partecipazione consapevole alla vita culturale e sociale, in una prospettiva di equità, inclusione e accesso alla cultura.

L’Associazione opera con particolare attenzione all’evoluzione della narrazione e alla letteratura per l’infanzia e l’adolescenza, allo studio critico delle pratiche narrative in ambienti analogici, digitali e post-digitali e all’uso consapevole ed eticamente responsabile delle tecnologie digitali e dei sistemi di intelligenza artificiale nei contesti educativi e culturali

Art. 4: ATTIVITÀ DIVERSE E RACCOLTA FONDI

  1. L’Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, ai sensi dell’art. 6 del Codice del Terzo Settore.
  2. L’Associazione può svolgere attività di raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico, ai sensi dell’art. 7 del Codice del Terzo Settore.

Art. 5: VOLONTARI

  1. L’Associazione può avvalersi di volontari per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali.
  2. L’attività del volontario è personale, spontanea e gratuita, svolta senza fini di lucro, neppure indiretti.
  3. L’Associazione tiene, ove previsto dalla normativa applicabile, il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Art. 6: DURATA

L’Associazione ha durata illimitata

Art. 7: SOCI

  1. Possono essere ammessi all’Associazione, in qualità di soci, tutte le persone fisiche, nonché enti del Terzo Settore o altri enti senza scopo di lucro, che ne condividano le finalità e accettino il presente Statuto e l’eventuale regolamento interno.
  2. L’organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo, che provvede entro 60 giorni dalla presentazione della domanda. Il diniego deve essere motivato e comunicato per iscritto al richiedente. Avverso il diniego l’aspirante socio può proporre ricorso all’Assemblea entro 60 giorni dalla comunicazione.
  3. I soci si distinguono in:
    1. soci fondatori, ossia coloro che hanno sottoscritto l’atto costitutivo dell’Associazione;
    1. soci ordinari, ossia coloro che presentano domanda di ammissione e partecipano alla vita associativa contribuendo al perseguimento delle finalità dell’Associazione.
  4. La distinzione tra soci fondatori e soci ordinari ha esclusivamente valore storico e non comporta alcuna differenza di diritti, doveri o prerogative associative.
  5. Tutti i soci hanno uguali diritti e doveri, incluso il diritto di voto in Assemblea e l’elettorato attivo e passivo, nel rispetto delle disposizioni del presente Statuto. La qualità di socio è personale, non trasferibile e non rivalutabile.
  6. Il numero dei soci è illimitato; l’ammissione non è automatica ed è subordinata alla valutazione dell’organo competente, nel rispetto delle finalità e dei criteri stabiliti dal presente Statuto.

Art. 8: DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

  1. I soci sono tenuti al versamento della quota associativa annuale, quale forma di autofinanziamento dell’Associazione, nei termini stabiliti dal Consiglio Direttivo. L’importo della quota associativa è deliberato dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.
  2. I soci si impegnano a sostenere e a partecipare, secondo le proprie possibilità e disponibilità, alla realizzazione delle finalità, dei programmi e delle iniziative dell’Associazione, nel rispetto del presente Statuto e delle deliberazioni degli organi associativi.
  3. La partecipazione dei soci alla vita associativa avviene prevalentemente in modo personale e gratuito, senza fini di lucro, neppure indiretti, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di prestazioni lavorative e collaborazioni.
  4. I soci hanno facoltà di proporre iniziative coerenti con le finalità dell’Associazione e di richiedere, secondo le modalità stabilite dagli organi competenti, il patrocinio o il supporto dell’Associazione per attività e progetti conformi agli scopi statutari.
  5. I soci sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e rispettoso, astenendosi da atti che possano arrecare danno morale o materiale agli interessi, all’immagine o al prestigio dell’Associazione.
  6. Le cariche sociali sono svolte a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, nei limiti e secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.
  7. Con la domanda di ammissione, l’aspirante socio dichiara di aver preso visione del presente Statuto e di accettarne integralmente le disposizioni.
  8. Ciascun socio, iscritto nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, ha diritto di partecipare all’Assemblea ed esercita il diritto di voto, nel rispetto del principio per cui a ogni associato compete un solo voto. Qualora siano ammessi soci minorenni, il diritto di voto è esercitato, in nome e per conto del socio minorenne, da chi esercita sul medesimo la responsabilità genitoriale o la tutela, ai sensi di legge, restando fermo che a ciascun socio spetta un unico voto. 
  9. I soci sono tenuti a comunicare al Consiglio Direttivo i propri dati personali e i recapiti necessari per le comunicazioni associative, nonché a segnalare tempestivamente eventuali variazioni.
  10. L’Associazione tratta i dati personali dei soci nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, esclusivamente per finalità connesse e strumentali allo svolgimento delle attività istituzionali, secondo quanto indicato nell’apposita informativa privacy.

Art. 9: RECESSO ED ESCLUSIONE DEI SOCI

  1. La qualità di socio si perde per recesso, per decadenza dovuta a morosità o per esclusione.
  2. Il socio può recedere dall’Associazione in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto dalla data di ricezione della comunicazione, salvo diversa deliberazione dell’organo competente.
  3. In caso di mancato pagamento della quota associativa entro i termini stabiliti, il Consiglio Direttivo, sentito l’interessato, può dichiarare la decadenza del socio per morosità.
  4. Il Consiglio Direttivo può deliberare l’esclusione del socio, a maggioranza dei presenti, qualora il suo comportamento risulti in contrasto con le finalità, i principi o lo Statuto dell’Associazione, ovvero arrechi danno morale o materiale all’immagine, al prestigio o al corretto funzionamento dell’Associazione.
  5. Il provvedimento di esclusione deve essere motivato e comunicato per iscritto all’interessato. Avverso tale provvedimento il socio può proporre ricorso all’Assemblea entro 30 giorni dalla comunicazione.
  6. In nessun caso possono costituire motivo di esclusione l’orientamento politico, religioso, culturale, sessuale o qualsiasi altra condizione personale dell’associato, nel rispetto dei principi sanciti dall’articolo 3 della Costituzione.
  7. I soci che recedono, decadono o sono esclusi dall’Associazione non hanno diritto alla restituzione delle quote associative versate né possono vantare diritti sul patrimonio dell’Associazione.

Art. 10: ORGANI SOCIALI

  1. Sono organi dell’Associazione:
    1. l’Assemblea dei soci;
    1. il Consiglio Direttivo.
  2. Tutte le cariche sociali sono svolte a titolo gratuito. È ammesso esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per attività svolte in nome e per conto dell’Associazione, nei limiti e secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.
  3. Al ricorrere dei presupposti previsti dalla normativa vigente, l’Assemblea nomina l’Organo di controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, ai sensi degli articoli 30 e 31 del Codice del Terzo Settore.

Art. 11: ASSEMBLEA DEI SOCI

  1. L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione ed è composta da tutti i soci.
  2. L’Assemblea è convocata in via ordinaria almeno una volta all’anno dal Presidente dell’Associazione o da chi ne fa le veci, mediante comunicazione inviata ai soci tramite posta elettronica e/o altri strumenti di comunicazione digitale indicati dal socio, almeno 10 giorni prima della data fissata per la riunione. L’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione del luogo, anche in modalità telematica, della data e dell’orario della riunione, nonché l’ordine del giorno.
  3. L’Assemblea è inoltre convocata quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei soci o almeno un terzo dei componenti del Consiglio Direttivo. In tal caso, la richiesta deve essere presentata al Presidente, che provvede alla convocazione nei termini previsti dal presente articolo.

Art. 12: COMPITI DELL’ASSEMBLEA

  1. L’assemblea dei soci ha i seguenti compiti:

a) approvare il bilancio di esercizio, redatto secondo le disposizioni del Codice del Terzo Settore, nonché, se previsto, il bilancio preventivo;

b) deliberare, su proposta del Consiglio Direttivo, l’importo della quota associativa annuale;

c) esaminare e approvare il programma annuale delle attività predisposto dal Consiglio Direttivo;

d) deliberare le modifiche dello Statuto;

e) deliberare, in sede di ricorso, sulle domande di ammissione non accolte dal Consiglio Direttivo e sui provvedimenti di esclusione dei soci;

f) eleggere i componenti del Consiglio Direttivo, determinandone il numero nei limiti stabiliti dal presente Statuto;

h) deliberare in merito agli atti di straordinaria amministrazione, quali, a titolo esemplificativo, l’acquisto, la vendita e la permuta di beni immobili o di beni mobili registrati, nonché la stipula di mutui e la concessione di garanzie reali;

i) deliberare l’accettazione di lasciti, donazioni e contributi di particolare rilevanza;

j) deliberare su ogni altra materia ad essa attribuita dalla legge, dal presente Statuto o sottoposta al suo esame dal Consiglio Direttivo.

Art. 13: VALIDITA’ DELLE ASSEMBLEE E MODALITÀ DI VOTO

  1. L’Assemblea è validamente costituita quando è presente, in proprio o per delega, almeno la maggioranza degli associati aventi diritto di voto.
  2. Le deliberazioni dell’Assemblea sono assunte a maggioranza dei voti espressi dai soci presenti o rappresentati, salvo che il presente Statuto preveda maggioranze qualificate.
  3. Ogni socio ha diritto a un solo voto. È ammessa la rappresentanza per delega scritta, nel rispetto delle modalità stabilite dal presente Statuto e dalla normativa vigente.
  4. L’Assemblea può svolgersi anche in modalità telematica, mediante mezzi di comunicazione a distanza che consentano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione effettiva alla discussione e l’esercizio del diritto di voto.
  5. Quando l’Assemblea è chiamata a deliberare sull’elezione o sulla sostituzione dei componenti del Consiglio Direttivo, l’avviso di convocazione deve essere inviato ai soci con un preavviso di almeno quindici giorni e deve indicare in modo chiaro le modalità di svolgimento della votazione.

Art. 14: VERBALIZZAZIONE

  1. Salvo diversa deliberazione dell’Assemblea, l’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in mancanza di entrambi, l’Assemblea nomina tra i presenti il proprio Presidente. Il Presidente dell’Assemblea nomina un Segretario e, se lo ritiene opportuno, uno o più scrutatori. Spetta al Presidente dell’Assemblea accertare la regolarità delle deleghe, nonché il diritto di intervento e di voto dei partecipanti. Di ogni riunione dell’Assemblea è redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.
  2. I verbali delle assemblee sono conservati presso la sede dell’Associazione, anche in formato digitale. Ogni socio ha diritto di prenderne visione e di ottenerne copia.

Art. 15: CONSIGLIO DIRETTIVO

  1. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri non inferiore a tre, eletti dall’Assemblea tra i soci. Il numero dei componenti è determinato dall’Assemblea al momento dell’elezione.
  2. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
  3. Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente riservati all’Assemblea dal presente Statuto o dalla legge.
  4. In particolare, il Consiglio Direttivo:
    • predispone il programma annuale delle attività da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
    • approva e coordina le iniziative formative, scientifiche e culturali promosse dall’Associazione o dai soci, anche concedendo il patrocinio dell’Associazione;
    • redige il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio preventivo, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
    • delibera sulle domande di ammissione dei soci;
    • propone all’Assemblea la nomina dei soci onorari;
    • propone all’Assemblea le modifiche statutarie;
    • propone all’Assemblea l’accettazione di lasciti, donazioni e contributi di particolare rilevanza;
    • delibera in merito alla collaborazione con enti, istituzioni e organizzazioni aventi finalità coerenti con quelle dell’Associazione;
    • adotta regolamenti interni, non in contrasto con il presente Statuto;
    • delibera su ogni altra materia non riservata alla competenza di altri organi.
  5. Il Consiglio Direttivo elegge al proprio interno il Presidente, il Vicepresidente e il Tesoriere. Può inoltre nominare un Segretario, anche esterno al Consiglio, purché socio dell’Associazione.
  6. Il Consiglio Direttivo dura in carica cinque anni e i suoi componenti sono rieleggibili.
  7. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’Associazione, presiede il Consiglio Direttivo e l’Assemblea dei soci e provvede alla convocazione dei relativi organi.
  8. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogniqualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei componenti, e comunque almeno una volta all’anno.
  9. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate mediante comunicazione inviata ai componenti tramite posta elettronica o altri strumenti di comunicazione digitale, con un preavviso di almeno sette giorni; in caso di urgenza il termine può essere ridotto a tre giorni. L’avviso deve indicare data, orario, luogo (anche in modalità telematica) e ordine del giorno.
  10. Le riunioni del Consiglio Direttivo possono svolgersi anche in modalità telematica, purché sia garantita l’identificazione dei partecipanti, la possibilità di intervenire nella discussione e di esercitare il diritto di voto.
  11. Non è ammessa la delega di voto all’interno del Consiglio Direttivo.
  12. I componenti del Consiglio Direttivo cessano dalla carica per scadenza del mandato, dimissioni, decadenza o esclusione.

Art. 16: PRESIDENTE

  1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’Associazione di fronte ai terzi e in giudizio.
  2. Il Presidente presiede e convoca l’Assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo, curandone il regolare funzionamento.
  3. Il Presidente dà esecuzione alle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo e assicura il coordinamento unitario delle attività dell’Associazione.
  4. Il Presidente sovraintende alla gestione amministrativa ed economica dell’Associazione e firma gli atti che comportano impegni per l’Associazione, nei limiti dei poteri conferitigli dal presente Statuto e dalle deliberazioni del Consiglio Direttivo.
  5. In caso di assenza, impedimento o cessazione dalla carica, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente; in mancanza, le funzioni sono esercitate dal consigliere più anziano di età, fino alla nomina del nuovo Presidente.

Art. 17: VICE PRESIDENTE

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in tutte le sue funzioni in caso di assenza o impedimento e può esercitare le funzioni a lui delegate dal Presidente o dal Consiglio Direttivo.

Art. 18: TESORIERE

Il Tesoriere cura, anche avvalendosi della collaborazione di terzi, la gestione amministrativa e contabile dell’Associazione, nonché la tenuta della relativa documentazione, nel rispetto delle disposizioni del presente Statuto e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Art. 19: RISORSE ECONOMICHE E PATRIMONIO

  1. Le risorse economiche dell’Associazione sono costituite prevalentemente da entrate derivanti dallo svolgimento delle attività istituzionali di interesse generale e, in particolare, da:
    • contributi, finanziamenti e sovvenzioni provenienti da enti pubblici o privati, nazionali, europei e internazionali;
    • proventi e rimborsi derivanti da convenzioni, accordi e contratti con enti pubblici e privati, anche nell’ambito di progetti di ricerca, formazione e cooperazione culturale;erogazioni liberali, donazioni e lasciti;entrate derivanti da attività di raccolta fondi svolte nel rispetto della normativa vigente;quote associative e contributi dei soci, con funzione partecipativa e non lucrativa;
    • ogni altra entrata ammessa dalla normativa vigente, purché compatibile con le finalità statutarie e con la natura di Ente del Terzo Settore.
  2. Il patrimonio dell’Associazione è costituito dai beni mobili e immobili di cui l’Associazione sia proprietaria, nonché dagli eventuali avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate.
  3. Il patrimonio, i ricavi, le rendite, i proventi e le entrate dell’Associazione sono utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie e per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili o avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, soci, lavoratori, collaboratori, amministratori e componenti degli organi sociali, anche in caso di recesso o di scioglimento del rapporto associativo.

Art. 20: QUOTA ASSOCIATIVA

  1. La quota associativa annuale a carico degli aderenti è deliberata dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo; essa non è frazionabile né rimborsabile in caso di recesso o di perdita della qualità di socio e deve essere versata entro i termini stabiliti dal Consiglio Direttivo.
  2. Il mancato pagamento della quota associativa comporta la sospensione temporanea dall’esercizio dei diritti associativi fino alla regolarizzazione.
  3. Decorso inutilmente il termine stabilito dal Consiglio Direttivo, quest’ultimo, previa comunicazione all’interessato, può deliberare la decadenza del socio per morosità, ai sensi dell’articolo 9 del presente Statuto.
  4. La quota associativa non è trasmissibile né rivalutabile.

Art. 21: ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

  1. L’esercizio sociale dell’Associazione ha durata annuale e decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
  2. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo predispone il bilancio di esercizio, redatto secondo le disposizioni del Codice del Terzo Settore e della normativa vigente, dal quale risultino le entrate e le spese relative all’esercizio trascorso.
  3. Il bilancio di esercizio è sottoposto all’approvazione dell’Assemblea dei soci entro i termini previsti dalla normativa vigente ed è depositato presso la sede dell’Associazione, anche in formato digitale, almeno quindici giorni prima della data fissata per l’Assemblea, affinché i soci possano prenderne visione.
  4. L’Assemblea può altresì approvare, su proposta del Consiglio Direttivo, un bilancio preventivo, qualora ritenuto opportuno.

Art. 22: MODIFICHE ALLO STATUTO – SCIOGLIMENTO

  1. Le proposte di modifica del presente Statuto sono sottoposte all’Assemblea dei soci dal Consiglio Direttivo o dal Presidente dell’Associazione.
  2. Le modifiche statutarie sono deliberate dall’Assemblea dei soci in sede straordinaria.
  3. L’Assemblea straordinaria è validamente costituita:
    • in prima convocazione, con la presenza, in proprio o per delega, di almeno la metà degli associati aventi diritto di voto;
    • in seconda convocazione, con la presenza, in proprio o per delega, di almeno un terzo degli associati aventi diritto di voto.
  4. Le modifiche statutarie sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti o rappresentati.
  5. Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto.
  6. In caso di scioglimento, l’Assemblea nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri e le modalità di liquidazione.
  7. In caso di estinzione o scioglimento dell’Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) competente e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore individuati dall’Assemblea, o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, ai sensi dell’art. 9 del Codice del Terzo Settore.

Art. 23: DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni del Codice civile e della normativa vigente in materia, con particolare riferimento al Codice del Terzo Settore.

I Soci Fondatori